Art. 5.
(Regolamentazione della procedura di esproprio in corso).

      1. La presentazione della domanda di concessione in uso determina la sospensione della procedura di esproprio e dell'eventuale impugnazione pendente, salva diversa espressa volontà del richiedente. La procedura di esproprio riprende e le cause sono riassunte su espressa richiesta dell'interessato ove il richiedente rinunzi alla concessione in uso ovvero l'amministrazione abbia i mezzi e le strutture per

 

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la realizzazione dei fini per i quali l'esproprio era stato iniziato.
      2. Se il pagamento dell'indennizzo non è ancora avvenuto, questo avverrà solo se il proprietario non presenta domanda di concessione in uso; in caso contrario la somma derivante dall'indennizzo è depositata presso la Cassa depositi e prestiti Spa, e all'ente espropriante è garantito un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 punti.
      3. L'indennizzo è corrisposto all'espropriato aumentato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto solo al momento della cessazione della retrocessione in uso.
      4. Ove l'indennizzo di esproprio sia stato già pagato, il conduttore che chiede la retrocessione in uso corrisponde all'ente un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto sull'indennità già ricevuta, salvo che preferisca restituire l'indennità stessa. Tale indennità è depositata dall'ente presso la Cassa depositi e prestiti Spa e garantisce il tasso di interesse all'ente espropriante secondo le modalità di cui al comma 2.
      5. Nessuna somma a nessun titolo deve essere corrisposta dai conduttori per l'uso in retrocessione del fondo.
      6. I fondi concessi in uso seguono il regime fiscale della proprietà.